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Emissioni odorigene: le regole tecniche sulle nuove linee di indirizzo nazionali – Coinvolto anche il Settore Gestione Rifiuti

Nuove regole tecniche di approvazione degli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”.

Tali indirizzi rappresentano un quadro di riferimento importante per i procedimenti decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per lo sviluppo futuro della normativa regionale e statale. Nel dettaglio, gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Gli “indirizzi” si applicano direttamente agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e indirettamente, come criterio di tutela nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA.

Gli “indirizzi” si applicano anche quando l’autorizzazione alle emissioni è integrata nelle AUA o in altre autorizzazioni uniche (come, ad esempio, quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e quando l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui è integrata) viene rilasciata per impianti soggetti a procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative. Inoltre, identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.

In particolare, per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l’adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.

Infine, è prevista anche una specifica procedura istruttoria per gli impianti che manifestano situazioni di crisi durante l’esercizio, risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.. In tali casi, enti locali, territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria partecipano alla valutazione della necessità di riesaminare o aggiornare l’autorizzazione e stabilire i tempi di adeguamento del gestore.

L’autonomia regionale rimane ferma per attuare le linee guida con le forme e gli strumenti più appropriati per garantire il necessario livello di tutela.

Le regole tecniche riguardano la preparazione delle domande di autorizzazione, lo svolgimento delle istruttorie e le attività di controllo.

Per tutti i documenti sulle regole tecniche è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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