Anche per il bonus facciate, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è necessario, alla fine dei lavori, inviare al Centro operativo di Pescara, la «dichiarazione di esecuzione» degli stessi, se questi sono di importo superiore a 51.645,69 euro.
I contribuenti devono conservare ed esibire, in caso di controllo, i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative richieste (Scia, Cila o altro) o l’autocertificazione relativa al non obbligo di alcun titolo abilitativo (ad esempio, per la manutenzione ordinaria) e della data di inizio dei lavori;
- l’eventuale domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- le ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;
- le ricevute di pagamento degli altri «tributi locali sugli immobili»;
- l’eventuale delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per le parti comuni condominiali e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- l’eventuale dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori, se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile che non è un familiare convivente;
- l’eventuale comunicazione preventiva alla Asl;
8) le fatture e le ricevute fiscali della spesa e le ricevute dei bonifici «parlanti».
La mancata effettuazione dei predetti adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.