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Decreto legislativo sugli agenti cancerogeni – I riflessi sulle aziende edili

Pubblicato il decreto legislativo di “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

Il provvedimento è entrato in vigore il 24 giugno 2020.

Alcune modifiche apportate alla vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro riguardano la sorveglianza sanitaria.

Infatti, in base alle novità introdotte, il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

All’articolo 2, gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del decreto.

Si segnala che rientrano nell’elenco delle sostanze cancerogene i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione (valore limite 0,1 mg/m3).

Nel decreto, come sopra evidenziato,grazie anche al recepimento di motivate osservazioni dell’Ance, non si parla più di sorveglianza sanitaria obbligatoria del lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, previsione contenuta nella bozza di schema del decreto legislativo, che avrebbe introdotto criticità sia in termini di oneri impropri a carico del datore di lavoro che di reale applicabilità: ora questa eventualità è demandata alla valutazione del medico competente.

Anche il valore limite della silice non è cambiato rispetto a quello fissato nella direttiva e pertanto non si è verificato un abbassamento del limite, come da osservazioni motivate dell’Ance.

Per quanto riguarda la silice, pertanto, dal 24 giugno 2020  le imprese edili che effettuano demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc., si troveranno a dover modificare il documento di valutazione dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni.

Il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dell’esposizione all’agente, tenendo conto delle lavorazioni, della durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, dovrà mettere in atto le adeguate misure preventive e protettive e provvedere, inoltre laddove non tecnicamente possibile l’adozione di un sistema chiuso, a ridurre il livello di esposizione al più basso tecnicamente possibile ed a compilare il registro di esposizione.

Per ogni supporto utile è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di appartenenza.

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