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Riforma ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2022: le istruzioni sull’adeguamento delle aliquote INPS

Dal mese di competenza di luglio 2022 scatta l’adeguamento delle aliquote contributive dovute all’INPS a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali in vigore dal 1° gennaio 2022 che come noto ha ampliato le coperture a tutte le imprese con almeno un dipendente prevedendo anche aliquote agevolate temporanee.(nostre notizie del 4 febbraio 2022 dal titolo “Riordino Ammortizzatori sociali – Istruzioni operative INPS – Deroga termini presentazione istanze “ e del 5 gennaio 2022 dal titolo “Legge di bilancio: principali novità in materia di lavoro”).

Infatti è di recente intervenuto l’INPS, con circolare e successivo messaggio a diramare le istruzioni in materia e fornire un riepilogo dettagliato delle novità in tema di contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e per i fondi di solidarietà.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022),come noto, all’articolo 1, commi da 191 a 220,ha, infatti profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In particolare, è stata superata l’alternatività tra le tutele previste dal Titolo I e quelle del Titolo II del D.lgs n 148/2015, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Inoltre, la riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2022 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le relative tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante, e ai lavoratori a domicilio alle condizioni previste.

La riforma è altresì intervenuta sul versante delle causali di intervento della CIGS.

Per il versamento della contribuzione corrente dovuta in ragione della predetta riforma e per la regolarizzazione dei periodi precedenti alla pubblicazione della circolare INPS i datori di lavoro interessati dovranno attenersi alle istruzioni operative previste

L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.

E’, invece, confermata l’esclusione dei dirigenti  dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I del D.lgs n. 148/2015 . Diversamente, con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del medesimo decreto legislativo, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni dei predetti Fondi di solidarietà e dei connessi obblighi contributivi soltanto se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi.

Naturalmente la disciplina riguarda per buona parte anche le aziende appartenenti ai settori non industriali che dal 1° gennaio 2022 hanno un onere aggiuntivo rispetto al passato a copertura della tutela degli ammortizzatori sociali.

Vengono anche fornite istruzioni operative per la composizione dei Flussi Uniemens da parte dei datori di lavoro.

Per gli oneri arretrati da gennaio a giugno si potrà compensare nei flussi di competenza da luglio a settembre 2022.

La circolare si occupa dei seguenti argomenti:

  1. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio: aspetti contributivi
  2. Platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali
  3. Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
  4. Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
  5. Fondi di solidarietà bilaterali
  6. Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
  7. Il contributo addizionale
  8. Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
  9. Il rimborso delle quote di TFR ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D.lgs n. 148/2015
  10. Aspetti contributivi connessi all’articolo 25-ter del D.lgs n. 148/2015
  11. Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e adempimenti contributivi
  12. Codici di autorizzazione
  13. Calcolo dimensione aziendale dei datori di lavoro

Per la determinazione della dimensione aziendale la circolare precisa che pur restando valida la regola della media semestrale, visto l’eliminazione dell’alternatività tra cassa ordinaria e straordinaria, nel caso il datore di lavoro con più posizioni contributive il computo della media va effettuato considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS).

Pertanto non dovranno essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di appartenenza.

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