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Bonus edilizi e decreto antifrode: tutte le regole delle Entrate

Definiti criteri, modalità e termini per i controlli antifrode dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle comunicazioni di opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura collegate alla fruizione del Superbonus e degli altri bonus edilizi cedibili.

Questo il contenuto del Provvedimento 1° dicembre 2021 n. 340450 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione delle nuove disposizioni del cosiddetto D.L.- antifrodi, secondo il quale, per le comunicazioni che presentano specifici “profili di rischio”, opera un meccanismo di sospensione preventiva.

Al riguardo, il Provvedimento conferma che entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di opzione, l’Agenzia delle Entrate rende noto se la stessa è sospesa, con ricevuta telematica al soggetto che l’ha trasmessa.

La sospensione, stabilita per un periodo non superiore a trenta giorni, riguarda l’intero contenuto della comunicazione e, se terminate le verifiche vengono confermati i profili di rischio, l’Agenzia delle Entrate comunica, con motivazione, l’annullamento dell’opzione. In questo caso, la comunicazione si considera non effettuata.

Diversamente, se i profili di rischio non vengono confermati, ovvero se decorrono i trenta giorni, l’opzione produce i suoi effetti. Sul tema, l’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che per le cessioni dei crediti successive alla prima, il cessionario può accettare il credito trascorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della cessione.

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