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Congedi parentali, congedi di paternità e permessi per disabilità: i chiarimenti attesi su valorizzazione nuovi codici evento nel flusso Uniemens (eventi dal 13 agosto 2023)

Si informa che l’INPS, con recente messaggio, ha fornito delle precisazioni in ordine alle modalità di valorizzazione, nei flussi UniEmens, dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio, relativi al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, istituiti alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022 e dalla legge n. 197/2022.

Nel dettaglio, con specifico riferimento al congedo parentale e al congedo di paternità obbligatorio, l’Istituto ha effettuato una ricognizione delle istruzioni già fornite con precedente messaggio e ha poi illustrato una mappatura dei codici istituiti ex novo con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento. Relativamente al congedo obbligatorio di paternità facciamo presente che lo stesso non è obbligatorio come altri congedi dove la legge prevede il divieto espresso di adibizione al lavoro (es: per le lavoratrici nei previsti periodi che precedono e seguono la nascita del bambino); viceversa il congedo di paternità diviene obbligatorio solo se attivato (richiesto) dal padre.

L’INPS ha, inoltre, ricordato che i nuovi codici sono validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, secondo quanto già precisato nell’ambito di precedente circolare. Detti codici si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

Infine, l’Istituto ha illustrato le istruzioni di dettaglio relative ai nuovi codici evento da utilizzare per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell’80% della retribuzione, istituiti con la circolare n. 45/2023 e ha poi fornito dei chiarimenti rispetto al significato e alle modalità espositive di alcuni codici evento introdotti con la circolare n. 39/2023, riferiti ai permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, a seguito della novella di cui al decreto legislativo n. 105/2022.

Per ogni necessità di chiarimenti sulla vigente normativa è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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