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Lavoro in somministrazione: norme favorevoli per l’apprendistato e per la somministrazione a tempo indeterminato per alcune categorie di lavoratori

Si ritiene utile ricordare che alcune norme del decreto lavoro (approvato definitivamente a luglio 2023) prevedono che i lavoratori somministrati assunti dall’Agenzia per il Lavoro con contratto di apprendistato (e prestati alle aziende) sono esclusi dal limite del 20% dell’organico stabile, proprio in generale della somministrazione a tempo indeterminato ed il ricorso alla somministrazione per l’apprendistato consente di tenere a carico delle agenzie tutta la parte burocratica del contratto anche per quanto riguarda gli apprendistati di primo e terzo livello (rispettivamente per la qualifica ed il diploma professionale e per l’alta formazione e la ricerca) che comportano convenzioni e rapporti costanti con le istituzioni scolastiche in cui il supporto delle agenzie può essere determinante.

Si ricorda inoltre, che, sempre in virtù del decreto lavoro citato, vi è una equiparazione della somministrazione a tempo indeterminato con quella a termine quanto all’esenzione dai limiti quantitativi per alcune categorie di lavoratori tassativamente individuate.

Si tratta dei soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come individuati da apposito decreto decreto ministeriale. Giova ricordare che tale decreto definisce come lavoratori svantaggiati coloro per i quali ricorra, in via alternativa, una delle seguenti condizioni:

  1. siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  2. abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. abbiano superato i 50 anni di età;
  5. siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  6. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  7. appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Per ogni chiarimento e necessità nei collegamenti e rapporti con Agenzie di Somministrazione è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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