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Superbonus 110%: difformità edilizie e condominio

Il Decreto “Agosto” ha ulteriormente modificato la normativa che disciplina il cosiddetto Superbonus 110% con alcune significative novità che interessano gli interventi da realizzarsi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Poiché la presenza di eventuali difformità rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo edilizio originario rendeva impossibile l’utilizzo del Superbonus 110%, il Parlamento, nella legge di conversione al decreto “Agosto”, ha approvato una norma che consente, almeno in parte, di superare la questione.

L’obiettivo è di semplificare le asseverazioni da parte dei tecnici preposti alla redazione dello stato legittimo degli edifici plurifamiliari: in questi casi sarà sufficiente attestare la conformità urbanistica ed edilizia delle sole parti comuni degli edifici interessati dagli interventi con esclusione delle verifiche sulle singole unità immobiliari ossia sulle parti di proprietà esclusiva.

Inoltre, come auspicato dall’ANCE, è stato previsto che l’approvazione di tutti gli interventi antisismici e di efficienza energetica ammessi al bonus potenziato del 110% siano approvati  da parte dell’assemblea condominiale con la maggioranza “semplice” degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio (50%+1 degli intervenuti e 334 millesimi). Si evidenzia che tale deroga ai criteri di approvazione previsti dal codice civile sembrerebbe però circoscritta alle sole tipologie di interventi individuati dall’articolo 119 D.L. 34/2020.

La stessa maggioranza si utilizzerà, se la questione è inserita nell’ordine del giorno, per  decidere se avvalersi della cessione del credito o  dello sconto in fattura.

Infine il decreto Agosto prevede che nell’avviso di convocazione debba essere indicato il luogo di svolgimento dell’assemblee che potrà essere, anche in via esclusiva, un luogo virtuale ossia una delle tante piattaforme normalmente utilizzate per le videoconferenze. L’amministratore di condominio dovrà tuttavia assicurarsi che tutti i condomini siano d’accordo ad utilizzare la modalità telematica. Diversamente occorrerà prevedere lo svolgimento della riunione in presenza almeno di coloro che abbiano manifestato contrarietà.

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